| Adempimento
delle obbligazioni pecuniarie
attraverso intermediari assicurativi.
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario
o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente
all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria
a carico dell’impresa o dell’intermediario,
le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente
percepite dall’avente diritto solo col rilascio
di quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei
confronti dell’intermediario iscritto nella sezione
del registro di cui all’Art. 109, comma 2, lettera
b), esclusivamente se tali attività sono espressamente
previste dall’accordo sottoscritto con l’impresa.
A tal fine l’intermediario è tenuto a darne
specifica comunicazione al cliente nell’ambito
dell’informazione precontrattuale di cui all’articolo
120.
:: Elenco Compagnie:
- Ass.ni Generali - Gerenza di Milano
- Ass.ni Generali - Gerenza di Roma
- Assedile - Direzione
- Chubb - Direzione
- Fondiaria-SAI - Direzione
- Milano Ass.ni - Direzione
- Sace BT SpA - Direzione
- Toro Ass.ni - Direzione
- Unipol Ass.ni - Direzione
- Unipol Ass.ni - Assicoop
|